Reclami

Sicuro&Garantito informa il contraente che ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto dell’intermediario o all’impresa preponente, rivolgendosi alle seguenti funzioni:

I reclami dovranno contenere:

  • nome, cognome e domicilio del reclamante con recapito telefonico
  • il numero di polizza e/o il numero di sinistro e la data dell’evento
  • individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato
  • breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela
  • ogni documento utile per descrivere compiutamente le circostanze.

L’impresa invierà una risposta al reclamante entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, salvo sospensione del termine in caso di necessità di integrazione istruttoria.

Il contraente qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il predetto termine, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 -00187 Roma, fax +39 06 42 133 745 o +39 06 42 133 353, PEC ivass@pec.ivass.it.

I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere, oltre a quanto sopra indicato, copia del reclamo presentato all’Intermediario o all’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, e dovranno essere effettuati secondo il modello reperibile sul sito dell’Ivass al link http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2180/Allegato2_Guida%20ai%20reclami.pdf.
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo e convenzionale, e in particolare:

  • mediazione: le parti si avvalgono dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) che le assiste sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010; la richiesta di mediazione si deve attivare prima dell’introduzione di un processo civile rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il predetto Decreto Legislativo ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione pregiudiziale obbligatoria per accedere all'eventuale giudizio successivo per le controversie in materia, tra le altre, di contratti assicurativi;
  • negoziazione assistita: accordo mediante il quale le parti in conflitto, assistite dai propri legali, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, ai sensi della Legge n. 162 del 10 novembre 2014;
  • arbitrato, ove previsto dal contratto di assicurazione: affidamento della definizione della controversia ad arbitri nominati dalle parti.